(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e attivita' 1. La Regione riconosce la toponomastica come espressione del patrimonio storico-culturale del Lazio e quale elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in coerenza con l'art. 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con l'art. 168, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove, nell'ambito del territorio regionale, anche in collaborazione con i competenti organi dello Stato e degli enti locali, attivita' tese: a) alla conoscenza e al recupero della toponomastica, mediante, in particolare, lo studio della documentazione archivistica e cartografica, ricerche, convegni e pubblicazioni, anche allo scopo di favorire l'acquisizione dei toponimi antichi e autentici gia' in uso in passato e successivamente obliterati o alterati, mutati o soppressi; b) alla conservazione della toponomastica esistente soprattutto nelle aree soggette ad urbanizzazione e nelle circoscrizioni territoriali dei comuni soggetti ad incorporazione, aggregazione e modifica della denominazione ai sensi della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30; c) alla valorizzazione della toponomastica attraverso l'apposizione di appropriata segnaletica; d) alla individuazione dei cittadini laziali particolarmente meritevoli per la loro attivita' svolta in Italia e nel mondo.