(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione
                   Lazio n. 23 del 20 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e attivita'
    1.  La  Regione  riconosce  la toponomastica come espressione del
patrimonio    storico-culturale    del   Lazio   e   quale   elemento
identificativo   dei   caratteri  peculiari  del  paesaggio  e  della
popolazione.
    2.  Ai  fini di cui al comma 1 la Regione, in coerenza con l'art.
153  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con l'art. 168,
comma 2,  della  legge  regionale  6 agosto  1999,  n.  14, promuove,
nell'ambito  del  territorio regionale, anche in collaborazione con i
competenti organi dello Stato e degli enti locali, attivita' tese:
      a) alla conoscenza e al recupero della toponomastica, mediante,
in   particolare,  lo  studio  della  documentazione  archivistica  e
cartografica, ricerche, convegni e pubblicazioni, anche allo scopo di
favorire  l'acquisizione dei toponimi antichi e autentici gia' in uso
in   passato  e  successivamente  obliterati  o  alterati,  mutati  o
soppressi;
      b) alla conservazione della toponomastica esistente soprattutto
nelle   aree   soggette  ad  urbanizzazione  e  nelle  circoscrizioni
territoriali  dei  comuni  soggetti ad incorporazione, aggregazione e
modifica della denominazione ai sensi della legge regionale 30 luglio
1996, n. 30;
      c) alla    valorizzazione    della   toponomastica   attraverso
l'apposizione di appropriata segnaletica;
      d) alla  individuazione  dei  cittadini laziali particolarmente
meritevoli per la loro attivita' svolta in Italia e nel mondo.